CRONACHE TARANTINE
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Nel giorno del dibattimento in Corte di Cassazione, a sezioni riunite, sul decreto della Corte d'Appello di Milano di spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, il Procuratore generale della Suprema Corte conferma le sue tesi, che in parte è contraria alla decisione dei giudici milanesi.
Il che lascia aperta la porta a qualunque pronunciamento da parte dei giudici ermellini.
Le obiezioni e le deduzioni sollevate nei controricorsi di Codacons, dei cittadini e nelle memorie depositate da tutte le parti in causa non determinano una revisione delle conclusioni già presentate da questo Ufficio. Questo il parere espresso dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. A riportarlo è l’agenzia AGI.
La Procura Generale ha risposto attraverso un atto depositato ieri, consultato dall’agenzia giornalistica, ai controricorsi presentati dai cittadini di Taranto, dalla Regione Puglia e dal Codacons, nonché alle memorie depositate da Ilva, da Acciaierie d’Italia, dai cittadini e dalla stessa Codacons.
Secondo la Procura Generale, le obiezioni riguardanti l’inammissibilità del ricorso straordinario e la presunta assenza sopravvenuta di interesse risultano infondate. Le violazioni normative e le censure evidenziate fanno riferimento al parametro normativo dell’accertamento e non alla valutazione delle prove. Tutti i fatti storici richiamati dai controricorrenti in modo peraltro improprio nel contesto di legittimità potranno essere esaminati dal giudice di merito qualora la Corte Suprema decida di cassare con rinvio il provvedimento impugnato. Sarà dunque compito del giudice di merito accertare concretamente l’esistenza di gravi e rilevanti pericoli per la salute derivanti dalle emissioni dello stabilimento di Taranto.
La Procura Generale aggiunge che anche la giurisprudenza citata dai controricorrenti, rappresentati in questo caso dai cittadini di Taranto, si muove nella stessa direzione. Essa stabilisce che la prosecuzione di un’attività industriale debba essere accompagnata da una valutazione reale degli impatti sulla salute della popolazione esposta e che la tutela non possa limitarsi alla mera conformità formale degli atti autorizzativi. Tuttavia, la giurisprudenza non permette che tale valutazione sia sostituita da presunzioni basate su prescrizioni datate o su monitoraggi già esistenti, né consente di ignorare completamente l’analisi sanitaria svolta nell’ambito del procedimento di riesame.
La Procura Generale sottolinea inoltre che il divieto per un’impresa di causare danni alla salute o all’ambiente, evocato dai cittadini citando la sentenza n. 105/2024 della Corte Costituzionale, richiede un accertamento concreto del danno o del rischio associato. Tale accertamento sarà compito del giudice di rinvio e potrà portare all’adozione di eventuali misure inibitorie anche indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento autorizzatorio.
Infine, secondo la Procura Generale, i cittadini hanno ipotizzato una diversa distribuzione dell’onere della prova, secondo cui spetterebbe all’impresa dimostrare l’assenza di un grave pericolo una volta che il ricorrente abbia fornito anche solo indizi che lo attestino. Tuttavia, indipendentemente dalla correttezza di questa interpretazione, tale presupposto implica comunque che il grave pericolo debba essere dimostrato inizialmente dal ricorrente stesso. Questo aspetto non sarebbe stato applicato nel decreto impugnato, nel quale il pericolo è stato desunto direttamente da una prescrizione del 2017 e dai relativi monitoraggi. Di conseguenza, secondo la Procura Generale, nessuna regola in tema di onere della prova risulta violata.