CRONACHE TARANTINE
IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE DI TARANTO
La rinuncia a disputare la gara di ritorno di Coppa Italia a Brindisi comporta lo 0-3 a tavolino in favore degli adriatici ma aspetto più importante il ricorso avanzato dalla società rossoblù non viene accolto.
Si è espresso in questa maniera il giudice sportivo in merito ai fatti della scorsa settimana che avevano caratterizzato la vigilia dell'incontro che doveva disputarsi al Fanuzzi giovedì 25 settembre. C'è da capire se il Taranto vorrà effettuare un nuovo ricorso contro questa decisione Come viene spiegato nella ricostruzione, con una Pec, la società del Taranto aveva invocato la “forza maggiore a giustificazione della propria mancata partecipazione alla gara in oggetto, a causa di una intossicazione che aveva colpito 10 calciatori il giorno precedente alla gara. L'istante ha allegato le PEC trasmesse al Comitato Regionale Puglia in data 24 settembre ed in data 25 settembre al Brindisi”.
“Il ricorso – motiva il giudice sportivo - non è meritevole di accoglimento e va respinto per le seguenti motivazioni. L'art. 55 delle N.O.I.F., richiamato dalla ricorrente, prevede che le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore". Il caso di specie verte sulla indisponibilità per la gara in oggetto di 10 calciatori ai quali è stata diagnosticata nella giornata del 24 settembre dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Taranto, una intossicazione alimentare, presumibilmente connessa al pranzo sociale tenutosi il giorno precedente presso una struttura ricettiva. La giurisprudenza sportiva è consolidata nel ritenere che la forza maggiore deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità. La mancata partecipazione - prosegue il dispositivo - dei tesserati elencati per causa non imputabile alla ricorrente, benchè documentata, non giustifica la società istante dal presenziare sul terreno di gioco per la disputa della gara. La previsione di schierare in campo la squadra nella migliore formazione consentita dalla situazione tecnica va interpretata nel senso che è fatto obbligo alla società di schierare la migliore formazione possibile (tenuto anche conto degli infortuni o di altri eventi che possono colpire la rosa); non può, invece, essere interpretata nel senso che la situazione tecnica rende inesigibile l'obbligo ove la formazione schierata non sia la migliore possibile; e ciò perché, in tal modo, si introdurrebbe un elemento del tutto arbitrario e soggettivo, che avrebbe un'incidenza decisiva sullo svolgimento di qualsiasi gara. Il giudice sportivo fa emergere che per la corrente stagione dportiva la SSD Taranto 2025 abbia tesserato ben 50 calciatori. Da ciò consegue che alla data della gara la ricorrente aveva possibilità di schierare in campo la migliore formazione consentita, a prescindere dall'infortunio che aveva colpito parte dei suoi tesserati. Per questi motivi oltre allo 0-3 a tavolino il Taranto viene punito con un'ammenda di 500 euro per rinuncia. Si demandare al Comitato Regionale Puglia quanto di propria competenza in ordine all'esclusione della SSD Taranto 2025 dal torneo di Coppa Italia di Eccellenza.