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Sono state rese pubbliche le motivazioni che hanno indotto il Tribunale Federale ad escludere il Taranto dal campionato di Serie C. In realtà non ci sono particolari novità, perché le inadempienze regolamentari erano palesi dal momento in cui si sono diffuse le modalità che il Taranto ha (verrebbe da dire non ha) seguito nel rispetto delle varie scadenze federali.


 
Il Tribunale specifica che i deferimenti ai dirigenti rossoblù Salvatore Alfonso (amministratore unico), Mark Campbell e Maria Acquaviva (institore e institrice), Massimo Giove (procuratore speciale) sono scattati “per non avere provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre- dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre- dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a due tesserati”.
 
Inoltre “per non avere  provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024 e del trimestre novembre-dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, dovuti a tre tesserati; in scadenza nei mesi di novembre-dicembre 2024, dovuti a due tesserati; in scadenza nel mese di gennaio 2025 dovuti a un tesserato; delle ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, L. 197/2022; dei contributi INPS per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere.
 
Il Tribunale Federale rende noto quali sono stati i passi della fase istruttoria. Si legge che “con riferimento agli adempimenti di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 si rappresenta che la società in data il 19 febbraio 2025 ha depositato le quietanze dei modelli F24 relativi a versamenti eseguiti in data 17 febbraio 2025. In tale occasione la Società ha formalmente impiegato in compensazione taluni crediti d’imposta riferibili ad un diverso FIGC soggetto d’imposta e relativi a eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d. lgs. n. 175/2014; somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 175/2014. Al riguardo la società, ugualmente il 19 febbraio 2025, ha depositato una scrittura privata (almeno apparentemente non oggetto di registrazione) attestante un accordo perfezionato in data 28 gennaio 2025 con la General Service S.r.l. nel cui ambito viene evocato esplicitamente l’istituto della surrogazione. Del pari è stato esibito il modello 770/2024 della medesima General Service S.r.l. da cui emergerebbe l’esistenza dei crediti di imposta oggetto di compensazione. Alla luce delle peculiarità della situazione riscontrata, è stata integrata la specifica attività istruttoria previa formulazione di una richiesta di chiarimenti, in data 19 febbraio 2025, all’Agenzia delle Entrate, in forza del protocollo d’intesa in essere con la FIGC. In data 21 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che “le operazioni segnalate non sembrano ammissibili”, per le seguenti considerazioni: i crediti d’imposta riconducibili alle due fattispecie sopra richiamate possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li ha maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi e non utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi); i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 citato, che non risulta presentato all’Agenzia delle Entrate (in quanto non rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria); l’articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l’istituto dell’accollo ma come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019 escludendo che il relativo pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell’accollante. In ultima analisi, secondo le indicazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate al di là del contenuto dell’accordo con la General Service S.r.l. la società avrebbe estinto le proprie obbligazioni pecuniarie impiegando in compensazione crediti altrui e tale condotta sarebbe stata irrituale essenzialmente perché per un verso l’impiego dell’istituto dell’accollo nella fattispecie concreta non sarebbe ammesso dall’ordinamento tributario almeno secondo le modalità adottate dalle società interessate; per altro verso, i crediti d’imposta della società accollante impiegati per l’eseguita compensazione risulterebbero di dubbia certezza ed esistenza in quanto (almeno formalmente) non documentati. Con riferimento invece ai punti 3, 4, 5 e 7 si rappresenta che la società non ha provveduto ad alcun versamento.
 
La decisione risulta così presa: il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti contestati al TARANTO F.C. 1927 S.R.L . e ai suoi tesserati, a seguito delle due segnalazioni della Co.Vi.So.C. del 24.02.2025, risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa per quanto attiene ai mancati pagamenti (emolumenti netti e incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025). L’omesso versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, integra, senza ombra di dubbio, la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F.. L’omesso versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, relativamente alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 nonché delle mensilità pregresse di settembre e ottobre 2024 integra, con altrettanta certezza, la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F. Con riguardo a tale ultima omissione, oggetto del procedimento della Procura Federale n. 767pf24-25, dalla nota della Co.Vi.Soc. Del 25 febbraio 2025 risulta che la Società avrebbe dovuto provvedere, entro la data del 16 febbraio, poi slittata al giorno successivo cadendo, il termine originario, di domenica, ai seguenti specifici versamenti: 1. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024. 2. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 dovuti a due tesserati. 3. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025. 4. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nella mensilità di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato. 5. Ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022. 6. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024. 7. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025. 8. Contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione in essere”. Orbene, sempre da detta relazione risulta che i versamenti distinti dai numeri 3, 4, 5 e 7 sono stati completamente omessi mentre, con riguardo a quelli indicati con i numeri 1, 2, 6 e 8, la Società ha posto in essere una procedura di pagamento non consentita dalla legge. Tale procedura, alla luce delle quietanze dei modelli F24 depositate dalla società in data 19 febbraio, relative a versamenti eseguiti in data 17 febbraio, e di un contratto di surroga sempre depositato in pari data, è consistita nel compensare i propri debiti con presunti crediti erariali di una società terza che si sarebbe quindi accollata i debiti del Taranto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Peraltro la compensazione ha interessato crediti e debiti fra loro disomogenei in quanto i debiti per ritenute Irpef e contributi INPS sarebbero stati assolti mediante pretesi crediti (della società accollante il debito) relativi a eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati e somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale. In merito alla correttezza di tale operazione, che, comunque, osserva il Collegio, avrebbe sanato l’esposizione debitoria solo in parte, la Co.Vi.Soc. ha ritenuto di dover acquisire il parere dell’Agenzia delle Entrate che può riassumersi nei punti che seguono: 1 - i crediti d’imposta riconducibili alle due fattispecie sopra richiamate possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li ha maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi e non utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi); 2 - i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 indicato e prodotto, che non risulta presentato all’Agenzia delle Entrate (in quanto non rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria); 3 - l’articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l’istituto dell’accollo ma, come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, escludendo che il relativo pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell’accollante.
 
Alla luce di quanto sopra, ritiene, quindi, il Tribunale, che la Società Taranto F.C. 1927 S.R.L. debba rispondere di tutte le violazioni contestatele con i due deferimenti della Procura Federale da cui sono scaturiti i distinti procedimenti disciplinari, oggi riuniti. La responsabilità di tali omissioni è riconducibile a coloro che avevano, al 17 febbraio 2025, poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati che, anche se si fossero avvalsi di dipendenti e/o collaboratori, risponderebbero direttamente del loro operato in ragione del ruolo ricoperto. Per quanto attiene la posizione dei tesserati Salvatore Alfonso e Massimo Giove, per ciascuno dei quali è stata Figc richiesta, per ognuno dei due procedimenti, l’inibizione per mesi quattro compresa la contestata recidiva, il Tribunale ritiene adeguato quantificare la sanzione, aumentata in virtù della recidiva, in complessivi anni tre di inibizione ciascuno così determinata in conseguenza dalla gravità dei loro reiterati comportamenti che hanno condotto alla sanzione dell’esclusione della Società rappresentata dal campionato con conseguente sostanziale alterazione dell’attuale classifica del girone con incidenti effetti per alcuni degli altri sodalizi sportivi. Per quanto riguarda le posizioni di Mark Colin Campbell e di Maria Acquaviva, il cui comportamento, certamente incisivo, è da considerarsi meno grave rispetto a quello di Alfonso e Giove, alla luce del ruolo societario ricoperto, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di anni uno di inibizione per il primo, cui è contestata la recidiva, e mesi sei di inibizione per la seconda scevra dalla contestazione della recidiva.

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