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Sono state rese note le motivazioni che hanno spinto la Corte d'Appello ad escludere il Taranto dal campionato di Serie C.

Dopo aver riassunto le ragioni che hanno spinto la Procura federale ad avviare i procedimenti disciplinari (mancato pagamento entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 e mancato versamento entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità del bimestre settembre e ottobre 2024 e del trimestre novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025) ed espresso la linea difensiva del Taranto Fc 1927 che “non contestava gli addebiti concernenti il primo procedimento disciplinare e quindi il mancato versamento degli emolumenti e incentivi all’esodo dedotti come violazione delle regole federali dalla Procura federale. Quanto al secondo procedimento disciplinare si sosteneva di avere in realtà adempiuto (parzialmente) ai versamenti dovuti, attraverso un accordo stipulato con la società General Service S.r.l. in data 28.01.2025 (non registrato) nel cui ambito veniva evocato l’istituto della surrogazione e l’esistenza dei crediti di imposta della predetta General Service S.r.l., poi oggetto di (asserita) compensazione appunto in riduzione dell’esposizione della società Taranto F.C. 1927 S.r.l.. L’accordo, più in particolare, avrebbe consentito una compensazione orizzontale, utilizzandosi (a favore della società Taranto F.C: 1927 S.r.l.) crediti della General Service S.r.l. rivenienti da: una dichiarata eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati e somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale.
 
Dopo che a Procura federale provvedeva a formulare una specifica richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate, in forza del protocollo d’intesa in essere con la FIGC che consente lo scambio di dati finanziari concernenti le società sportive. L’Agenzia delle entrate, dunque, dava atto dell’impossibilità di considerare assolti i debiti della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., sotto plurimo profilo. Innanzitutto, secondo i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate: i crediti d’imposta riconducibili alle fattispecie enunciate dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. potevano essere utilizzati in compensazione solo dal soggetto che li aveva maturati e solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto e non potevano essere utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi). Inoltre, l’articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l’istituto dell’accollo, ma è escluso che il pagamento del debito accollato possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell’accollante. In ogni caso (e soprattutto), i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d’imposta, non emergevano da alcuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 citato, che non risulta presentato all’Agenzia delle entrate. Per questi motivi la Procura federale provvedeva al deferimento della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. e degli altri soggetti menzionati (Alfonso, Acquaviva, Campbell e Giove) coinvolti a vario titolo, quali amministratori, institori o procuratori speciali.
 
Avverso la decisione del Tribunale federale, c'era il reclamo della società Taranto 1927 F.C. S.r.l. adducendo due motivi specifici. Con il primo motivo, si sostiene che la disciplina della compensabilità dei crediti fiscali non impediva la compensazione poi operata dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l.. Ciò, in quanto, a mente della lettera b), comma 1, dell’art. 15 del D.lgs. n. 175 del 2014: “le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997”. Inoltre, secondo la stessa disposizione “Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del2000 fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445”. Dunque, secondo la ricostruzione della reclamante, la compensazione era possibile. Tanto è vero, sostiene ancora la reclamante con il medesimo primo motivo, che “a seguito dell’avvenuto adempimento da parte (rectius per conto) della Taranto Fc 1927, l’Agenzia delle entrate ha emesso le quietanze di versamento, dimostrando l’evidenza del buon esito dell’operazione contabile effettuata dalla stessa, nonché di avere estinto il debito riportato nel modello di versamento, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei tributi riportati nei medesimi modelli”. Con il secondo motivo di reclamo, poi, la reclamante censura la sovrapposizione al caso in esame delle regole concernenti l’accollo. In realtà, secondo la società Taranto 1927 F.C. S.r.l., era stato stipulato un accordo di surrogazione e non di accollo. Pertanto, i limiti sull’accollo dei debiti non potevano trovare applicazione. La surrogante società General Service S.r.l. aveva un interesse qualificato al pagamento dei debiti fiscali della società Taranto 1927 F.C. S.r.l. e la compensazione tornava dunque legittima.
 
Il reclamo non può essere accolto per le seguenti ragioni. Va anzitutto chiarito che agli atti del procedimento non risulta presente alcuna quietanza emessa dall’Agenzia delle entrate. Non vi è alcuna evidenza del buon esito dell’operazione di compensazione effettuata dalla reclamante Taranto 1927 F.C. S.r.l.. Vi è semmai una evidenza opposta. E tale accertamento (negativo) costituisce una autonoma ratio decidendi del Tribunale, che, per vero, la società Taranto 1927 F.C. S.r.l. non risulta neppure avere impugnato, ma solo assorbito in una sorta di obiter dictum secondo cui “l’Agenzia delle entrate ha emesso le quietanze di versamento, dimostrando l’evidenza del buon esito dell’operazione contabile effettuata dalla stessa, nonché di avere estinto il debito”. L’evidenza opposta è costituita dal già richiamato chiarimento reso nel corso dell’istruttoria dall’Agenzia delle entrate (cfr. nota del 21.02.2025 depositata agli atti del procedimento). Secondo l’Agenzia delle entrate, anche al di là delle ricostruzioni giuridiche dell’accordo sottoscritto tra la società Taranto 1927 F.C. S.r.l. e la General Service S.r.l., la legittimità dell’operazione di compensazione andava esclusa perché “dal punto di vista sostanziale, si segnala che i crediti compensati, che sarebbero maturati in capo al codice fiscale 17098411006 [la General Service S.r.l.] in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 allegato, che non risulta presentato all’Agenzia delle entrate (non e stato rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria), come da immagine seguente” (cioè la schermata dello storico delle dichiarazioni della General Service S.r.l.). In altri termini, i crediti spesi in compensazione, secondo l’Agenzia delle entrate, non esistevano.
 
Una tale circostanza, ampiamente dedotta dalla Procura federale (prima) e dal Tribunale federale (poi), non risulta efficacemente contrastata dalla reclamante che non ha dedotto, né provato, l’esistenza del credito compensato dalla General Service S.r.l. in favore della società Taranto 1927 F.C. S.r.l., ma ha solo richiamato la legittimità teorica dell’operazione, aggirando (o comunque non affrontando) la pur macroscopica obiezione dell’Agenzia delle entrate, poi ovviamente richiamata dal Tribunale federale a fondamento della propria decisione. Dunque, ove pure si ammettesse che la compensazione era possibile, resterebbe insuperabile in fatto l’insufficienza dei meri F24 immessi a sistema quale dimostrazione dell’avvenuto effettivo pagamento.
 
Il punto nodale non è la compensabilità in astratto, effettivamente ammessa dalla legge e non certo negata dal Tribunale federale, quale modo di estinzione di una obbligazione. La ratio decidendi sposata dal Tribunale federale, del tutto condivisibile, è che la tipologia di crediti asseritamente utilizzata in compensazione era possibile solo in relazione al medesimo tipo di debito tributario (c.d. compensazione verticale) e solo a favore del medesimo soggetto creditore e non di terzi. L’Agenzia delle entrate non nega la compensazione in assoluto. Ma, in ragione della peculiarità dei crediti fiscali oggetto del caso specifico, ne limita l’operatività solo a favore del medesimo soggetto, ad un tempo creditore e debitore, e solo in caso di omogeneità tra credito e debito. Nel caso della reclamante Taranto 1927 F.C. S.r.l., però, è pacifico che il titolare dei crediti portati in compensazione (la General Service S.r.l.) fosse soggetto diverso dal debitore (appunto la società Taranto 1927 F.C. S.r.l.). Ed è altresì pacifico che la compensazione dovesse avvenire orizzontalmente, cioè tra crediti e debiti relativi a obbligazioni tributarie diverse.
 
Per queste ragioni la decisione del Tribunale federale appare meritevole di integrale conferma. Ferme quindi le sanzioni consolidatesi nei confronti di Salvatore Alfonso, all'epoca dei fatti amministratore, Mark Colin Campbell, all'epoca dei fatti institore, Maria Acquaviva, all'epoca dei fatti institrice, e Massimo Giove, all'epoca dei fatti procuratore speciale, le violazioni accertate in primo grado devono dirsi sussistenti anche in capo alla società Taranto 1927 F.C. S.r.l.. Va confermata la violazione, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, dell’art. 33, comma 3, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F.. E va altresì confermata la violazione, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, dell’art. 33, comma 4, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F.. Meritevole di conferma è anche l’applicabilità della recidiva (per vero neppure contestata dal reclamo della società Taranto 1927 F.C. S.r.l.). Il tutto, dunque, con conferma della misura delle sanzioni irrogate dal Tribunale federale.

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